"I recenti fatti tragici nel Levante ligure confermano quale attenzione deve essere posta ai problemi della polizia fluviale, alla manutenzione degli alvei dei fiumi e dei torrenti, e della difesa del suolo in generale". E' in questo quadro devono essere letti tutti i provvedimenti di tutela e di prevenzione messi in atto dalla Provincia di Imperia, che sono stati evidenziati in merito alla pulizia del roja a Ventimiglia.
Ecco che cosa ha replicato la Provincia all'amministrazione della città di confine: "In particolar modo, ricordiamo per l’ennesima volta, come sottolineato da recenti interventi dell’Amministrazione comunale di Ventimiglia, è bene precisare una volta per tutte quali siano le competenze e gli obblighi dei vari enti preposti, senza alimentare pericolose confusioni che servono solo a precostituire falsi alibi. Ripercorrendo la verità dei fatti, per quanto attiene la manutenzione del fiume Roja, si evidenzia quanto segue:
Con Ordinanza n° 742 di rep. del 14/05/1986, l’allora Ufficio del Genio Civile di Imperia assegnava:
- al Comune di Ventimiglia, all’Azienda Nazionale Strade Statali, all’Azienda Autonoma Ferrovie dello Stato, quali Enti consorziati obbligati del Consorzio di arginatura del Fiume Roja/Torrente Bevera,
- e, all’Autostrada dei Fiori S.p.A., quale Ente obbligato per concessione del citato Consorzio di arginatura,
le competenze obbligazionarie su porzioni di asta fluviale individuate come in appresso:
- Al Comune di Ventimiglia: dalla foce al ponte ferroviario GE/XX per mt 796;
- All’ANAS: dal ponte ferroviario GE/XXM al viadotto autostradale e dallo svincolo autostradale alla località Fogliarè c/o pozzo AMAIE per complessivi mt.1630 circa;
- All’Azienda Autonoma Ferrovie dello Stato: da detta ultima località alla confluenza del Torrente Bevera per mt. 1811;
- All’Autostrada dei Fiori: dal viadotto allo svincolo autostradale per mt 845.
Dette competenze obbligazionarie, onde cautelare e garantire il regime idraulico del corso d’acqua, comprendono:
- Il mantenimento e la buona conservazione delle opere di propria competenza;
- Il recupero di tutta la sezione idraulica ove tali opere siano da sostituire con opere nuove equivalenti;
- lo sgombero dell’alveo a sezione intera, a propria cura e spesa, nei tratti assegnati con almeno due interventi annuali nel bimestre febbraio/marzo e ottobre/novembre;
- il trasporto e la sistemazione del materiale di sgombero, a cura e spesa dell’Ente, a ripascimento del litorale o su altre aree di pertinenza del demanio fluviale, su indicazione dell’Autorità preposta alla gestione tecnica del demanio idrico-fluviale dello Stato.
Per quanto concerne i costi di manutenzione degli alvei torrentizi del territorio provinciale, si evidenzia che a decorrere dall’anno 2009 la Provincia predispone, annualmente, ai sensi dell’art. 43 della L. R. n° 20 del 04/08/2006 e s.m.i. un programma degli interventi prioritari di manutenzione ordinaria degli alvei torrentizi, preventivamente segnalati dai Comuni, cofinanziando il costo complessivo dell’intervento al 90% ai comuni già compresi nelle comunità montane soppresse, al 80% ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti ed al 70% ai comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti.
Al riguardo si rappresenta:
- Programma di manutenzione ordinaria 2009: il Comune di Ventimiglia ha richiesto ed usufruito di un contributo provinciale quantificato in € 70.759,82= per la manutenzione dell’alveo del Fiume Roja, effettuato nel relativo tratto di competenza, pari al 70% della spesa sostenuta per la realizzazione dell’intervento stesso;
- Programma di manutenzione ordinaria 2010: il Comune di Ventimiglia ha richiesto ed usufruito di un contributo provinciale quantificato in € 32.002,32= per la manutenzione dell’alveo del Torrente Bevera, pari al 70% della spesa sostenuta per la realizzazione dell’intervento stesso;
- Programma di manutenzione ordinaria 2011: non sono pervenute richieste dal Comune di Ventimiglia in merito ad interventi di manutenzione ordinaria da inserire nel programma.
Per quanto riguarda la competenza a provvedere in merito alla manutenzione degli alvei torrentizi si evidenzia:
- Che l’art. 1 comma 5 della L. R. n° 9/1993 e s.m.i. dispone “restano ferme le competenze dei proprietari frontisti e dei titolari di concessioni relative ad opere in alveo o su aree del Demanio dello Stato - ramo acque pubbliche - previste dagli artt. 868 e 917 del vigente codice civile nonchè dal T.U. approvato con R. D. n° 523/1904 ed in particolare dell’art. 12”.
- Che l’art. 15 lettera v) della citata norma regionale ribadisce: “Il Piano di Bacino deve contenere: le modalità con le quali eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria e la pulizia degli alvei da parte dei proprietari frontisti e dei Comuni interessati”;
- Che l’art. 93, comma 1 lett. b) della L. R. n° 18/99 recita: “Sono di competenza dei Comuni gli interventi di manutenzione lungo i corsi d’acqua per la parte compresa nel territorio comunale che non rientrino nelle competenze della Provincia e di concessionari, e per i quali possono riscontrarsi condizioni di rischio per la pubblica incolumità, fatto salvo quanto previsto dall’art. 12 del T.U. approvato con R.D. n° 523/1904 e quanto diversamente previsto dai Piani di Bacino. In ogni caso, detti interventi, qualora ritenuti urgenti, sono disposti con ordinanza comunale.”
- Che i vigenti Piano di Bacino Stralcio per la difesa idraulica ed idrogeologica non modificano il quadro normativo sopra citato.
- Che in data 01/05/2011 è entrata in vigore la L. R. 12 aprile 2011 n° 7 avente ad oggetto “ Disciplina di riordino e razionalizzazione delle funzioni svolte dalle comunità montane soppresse e norme di attuazione per la liquidazione”.
Detta ultima normativa (L. R. n° 7/2011) ha sensibilmente modificato le competenze in materia di difesa del suolo e, in particolare, ha trasferito in capo alla Provincia quelle relative alla manutenzione idraulica dei corsi d’acqua ricadenti nel territorio dei comuni già compresi nelle comunità montane soppresse, lasciando in capo ai comuni esclusi dalle Comunità montane stesse, gli interventi di manutenzione idraulica degli alvei torrentizi
Si evidenzia inoltre, a ulteriore specificazione delle problematiche sopra ricordate che detti interventi di manutenzione, ai sensi del citato art. 93 comma 1 lettera b) della L. R. n° 18/1999 e s.m.i., rimangono in capo alla Provincia o al Comune interessato, solo in quei casi per i quali possono riscontrarsi condizioni di rischio per la pubblica incolumità.
Pertanto qualora siano riscontrate condizioni di rischio per la pubblica incolumità da parte dell’Ente competente (la Provincia, sugli alvei dei Comuni già facenti parte delle Comunità Montane soppresse, o i Comuni esclusi dalle Comunità Montane), l’intervento di manutenzione rimane in capo alla Provincia o ai Comuni interessati i quali, peraltro, potranno richiedere alla Provincia di inserire detto intervento nel programma 2012, come previsto dall’art. 43 della L.R. n° 20/2006 e s.m.i. che sarà cofinanziato dalla Provincia con le succitate aliquote".