Al solo fine di fornire elementi di chiarezza sulla procedura finalizzata allo scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione mafiosa o similari - e senza entrare nel merito nella vicenda relativa al Comune di Ventimiglia - la Prefettura di Imperia precisa che "l'art. 143 del TU. 267/2000 stabilisce che il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del procuratore della Repubblica competente per territorio, debba essere sentito dal prefetto solo nella fase successiva al deposito delle conclusioni della Commissione di indagine.
La richiesta al Ministero dell'Interno della delega alla nomina della predetta Commissione, invece, è atto di esclusiva competenza del prefetto che, di solito, ma non obbligatoriamente, acquisisce sul punto anche il parere dei vertici provinciali delle forze dell'Ordine in sede di Riunione Tecnica di Coordinamento. A dette Riunioni tecniche non partecipano componenti di estrazione politica (Sindaco del capoluogo e Presidente della Provincia) la cui presenza, al contrario, è espressamente prevista in seno al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica dall'art. 20 della legge 21/81".