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Attualità | 10 aprile 2020, 11:28

Decreto liquidità: previste misure a sostegno delle imprese con il sistema bancario, il pensiero della Cia

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Decreto liquidità: previste misure a sostegno delle imprese con il sistema bancario, il pensiero della Cia

“Liquidità” ha previsto misure a sostegno delle imprese attraverso il sistema bancario prevedendo il rilascio di garanzie in favore di banche che effettuino finanziamenti alle imprese sotto qualsiasi forma.

Fino al 31 dicembre 2020, la garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI è concessa:
• a titolo gratuito;
• a imprese con numero di dipendenti non superiore a 499;
• fino a 5 milioni di importo massimo garantito.

La garanzia può essere richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e comunque in data successiva al 31 gennaio 2020. Le percentuali di copertura sono diverse a seconda dell'importo richiesto.

Ad esempio: 100%, senza valutazione nel merito da parte del Fondo, per nuovi finanziamenti fino a 25mila euro concessi a PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, danneggiate dall’emergenza Covid-19 (come da dichiarazione autocertificata dalle stesse), purché tali finanziamenti:
• prevedano l’inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall’erogazione;
• abbiano una durata fino a 72 mesi;
• abbiano un importo non superiore al 25% dell’ammontare dei ricavi del beneficiario (come da ultimo bilancio o da ultima dichiarazione fiscale o ancora, per i soggetti costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, ivi compresa l’autocertificazione).

Per tutte le operazioni del Fondo, fino al termine del 2020, l'accesso è gratuito. Per i prestiti fino a 25mila euro è comunque previsto un tasso di interesse, anche se basso, rapporto al Rendistato con una maggiorazione dello 0,2% (si può stimare un valore tra 1,2 e 2%). Per maggiori informazioni vi invitiamo a chiamare direttamente la vostra banca.

Vengono sospesi fino al 30 Giugno 2020 i versamenti di Marzo e Aprile:
- Iva;
- ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/1973 e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, operate dai soggetti sotto indicati in qualità di sostituti d’imposta;
- contributi previdenziali e assistenziali, e premi per l’assicurazione obbligatoria.

Chi ne ha diritto:
- solo le imprese con ricavi/compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso, che hanno registrato un calo del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del precedente periodo di imposta;
- i soggetti che hanno avviato un’attività d’impresa, arte o professione successivamente al 31 marzo 2019.

I versamenti sospesi, senza applicazione di sanzioni e interessi, andranno effettuati:
- in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020;
- mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

Non è previsto il rimborso di quanto già versato.

Redazione

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