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Politica | 15 maggio 2019, 14:50

Taggia: dal prossimo primo luglio entra in vigore l’imposta di soggiorno, ecco tutte le tariffe e le esenzioni

L’imposta va versata direttamente al gestore della struttura presso la quale si è pernottato, contestualmente al pagamento dell’importo previsto per il proprio soggiorno

Taggia: dal prossimo primo luglio entra in vigore l’imposta di soggiorno, ecco tutte le tariffe e le esenzioni

Il Comune di Taggia ha istituito l'imposta di soggiorno (imposta di carattere locale applicata a carico delle persone che alloggiano nelle strutture ricettive di territori classificati come località turistica o città d'arte) che scatterà il 1° luglio prossimo.

Le tariffe sono da considerarsi a persona e per pernottamento, fino ad un massimo di 5 pernottamenti consecutivi nel territorio comunale, fatte salve le ipotesi di esenzione, suddivise per tipologia di struttura e categoria.

Hotel
5 Stelle € 3,00
4 Stelle € 2,00
3 Stelle, 2 Stelle o 1 Stella € 1,00

Altre strutture
Residenza Turistico Alberghiere 5 stelle € 3,00
Residenza Turistico Alberghiere 4 stelle € 2,00
Residenza Turistico Alberghiere 3, 2 o 1 stella € 1,00
Affittacamere € 1,00
Bed & Breakfast € 1,00
Agriturismo € 1,00
Case ed appartamenti per vacanze € 1,00
Case per ferie € 1,00
Appartamenti ammobiliati a uso turistico € 1,00
Aree attrezzate per la sosta e mini sosta € 1,00
Camping € 1,00
Marina resort, Ittiturismo € 1,00
Villaggi Turistici, Rifugi, Ostelli € 1,00
Locande ed Alberghi diffusi € 1,00

L'imposta non sarà applicata dal 15 gennaio al 15 marzo e le esenzioni sono previste per:
- gli iscritti all’Anagrafe dei residenti del Comune di Taggia;
- i minori che nel giorno di inizio del soggiorno non abbiano ancora compiuto i quattordici anni di età;
- i lavoratori della struttura ricettiva con rapporto di lavoro o di studio non residenti nel Comune;
- i volontari che offrono il proprio servizio in città in occasione di emergenze ambientali;
- i soggetti che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente;
- i genitori o accompagnatori, che assistono i minori di diciotto anni degenti ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio comunale, in ragione di due persone per paziente;
- i soggetti che alloggiano in strutture ricettive in seguito a provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;
- i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, più un accompagnatore;
- gli appartenenti alle forze dell’ordine, ai vigili del fuoco e agli operatori della protezione civile che pernottano in occasione di eventi di particolare rilevanza per cui sono chiamati ad intervenire per esigenze di servizio;
- autisti di pullman ed accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza ai gruppi organizzati. L’esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 20 partecipanti. Ai fini della presente esenzione, per gruppo organizzato si intende il gruppo composto da almeno 20 persone con viaggio organizzato mediante pacchetto turistico predisposto da organizzatore professionale con unica prenotazione;
- i componenti di gruppi scolastici di età compresa tra i 14 ed i 20 anni, con le limitazioni sopra indicate. L’esenzione è estesa agli insegnanti accompagnatori.
- i soggetti che soggiornano in maniera non occasionale per motivi di lavoro, purchè in possesso di un’apposita attestazione sottoscritta dal proprio datore di lavoro comprovante le ragioni del pernottamento, hanno diritto ad una riduzione del 50% dell’imposta.

L’imposta va versata direttamente al gestore della struttura presso la quale si è pernottato, contestualmente al pagamento dell’importo previsto per il proprio soggiorno. Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare QUI.   

Redazione

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