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Economia | 17 febbraio 2019, 08:00

La nozione legale di infortunio sul lavoro

Uno degli eventi più tragici che possono condizionare il normale svolgimento del rapporto lavorativo è certamente il verificarsi di un infortunio sul lavoro.

La nozione legale di infortunio sul lavoro

Uno degli eventi più tragici che possono condizionare il normale svolgimento del rapporto lavorativo è certamente il verificarsi di un infortunio sul lavoro. Purtroppo sempre più di frequente la cronaca quotidiana ci racconta di incidenti sul lavoro, che inevitabilmente scuotono l’opinione pubblica e invocano una crescente attenzione da parte della classe dirigente. 

Con l’appuntamento di oggi cercheremo di comprendere la nozione legale di infortunio sul lavoro e gli elementi essenziali che ci possano far distinguere questo particolare avvenimento da altre vicende capaci comunque di influenzare in modo simile lo svolgimento del rapporto lavorativo.

Per infortunio sul lavoro la legge intende un fatto avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni.
La definizione sopra riportata contiene al suo interno l’insieme degli elementi costitutivi che devono ricorrere congiuntamente per qualificare un determinato evento come infortunio sul lavoro.

La causa violenta rappresenta una forza estranea, efficiente e rapida concentrata dall’esterno verso l’interno del lavoratore (es. un oggetto che colpisce al volto il lavoratore; ma anche un evento pur sempre traumatico ed immediato ma con effetti patologici differiti, es. infezioni microbiche). Inoltre, la causa violenta può distinguere, alla ricorrenza degli altri elementi, un infortunio sul lavoro da una malattia professionale, determinata, al contrario, da una causa lenta e progressiva.

L’occasione di lavoro si potrebbe invece semplificare con l’accadimento di un fatto di natura lavorativa. A tal proposito risulta essenziale l’esistenza di un rapporto causa – effetto (un nesso di causalità) tra l’attività lavorativa del soggetto e l’evento traumatico accaduto. Potremmo allora scorgere facilmente l’occasione di lavoro nel caso di un lavoratore edile che venga colpito da dei materiali di costruzione nel cantiere. Al contrario, nel caso in cui lo stesso muratore cadesse con gli sci durante il suo giorno libero, pur ricorrendo una causa violenta e presumibilmente una certa inabilità al lavoro, mancherebbe il contesto dell’attività lavorativa per qualificare l’infortunio. Tuttavia, non a caso, il termine letterale “occasione di lavoro” favorisce anche un’interpretazione piuttosto ampia del citato rapporto di causalità. Ne consegue che potremmo allora riconoscere un infortunio sul lavoro anche il caso della barista aggredita da un cliente (escludendo moventi extra lavorativi), piuttosto che nella tipica situazione dell’infortunio in itinere, accaduto per strada mentre ci si reca al lavoro.

Infine, l’ultimo degli elementi costitutivi dell’infortunio sul lavoro è dato dalla lesione prodotta sul corpo del lavoratore in conseguenza dell’avvenimento. Infatti, l’infortunio sul lavoro, per essere riconosciuto tale (fermi i più tragici casi mortali) deve causare al soggetto una condizione di inabilità al lavoro. A tal proposito, nella definizione riportata in premessa, ci si soffermava in prima battuta sull’inabilità permanente, cioè su una condizione che sottrae in modo definitivo l’attitudine al lavoro della vittima dell’avvenimento, da distinguersi tra parziale ed assoluta proprio in ragione dell’entità del danno provocato (in proposito, la perdita di un dito potrebbe qualificarsi come inabilità permanente parziale, invece la totale incapacità di svolgere mansioni lavorative, ad esempio per una grave invalidità, sarebbe certamente una condizione di inabilità assoluta permanente).
Di diversa natura è invece la più frequente inabilità temporanea assoluta al lavoro, con prognosi superiore ai tre giorni. In questo caso il soggetto subisce comunque una lesione in occasione di lavoro che comporta una totale inabilità alla mansione, ma, diversamente dal caso precedente, questa sarà completamente guaribile al termine del periodo di prognosi (es. un lavoratore che si ferisca superficialmente un dito con l’affettatrice di una macelleria).

 

Cenni normativi: artt. 2, 210 D.P.R. n. 1124/1965; D.lgs. n. 81/2008

Edoardo Crespi

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