ELEZIONI COMUNE DI SANREMO
 / 

In Breve

| 25 marzo 2018, 17:25

Speciale tirocini in Liguria III: lo status del tirocinante.

Con l’appuntamento di oggi andiamo a chiudere il ciclo di approfondimenti sulla disciplina dei tirocini (o stages) ad oggi vigente nella regione Liguria.

Speciale tirocini in Liguria III: lo status del tirocinante.

Con l’appuntamento di oggi andiamo a chiudere il ciclo di approfondimenti sulla disciplina dei tirocini (o stages) ad oggi vigente nella regione Liguria.

Visto quanto specificato nelle scorse settimane, non resta che soffermarci sulle particolari caratteristiche dello status di tirocinante, ricordandoci che, sul punto, non possono trovare applicazione le norme tradizionali in materia di lavoro subordinato.

Prima di tutto cominciamo dai doveri, restando fermo un necessario  sfondo di correttezza e buona fede, gli obblighi generali del tirocinante sono menzionati dalla D.G.R. n.1186/2017, per poi trovarsi meglio specificati direttamente all’interno del piano formativo individuale.
Il tirocinante – in generale –  si obbliga a svolgere le attività contenute nel piano formativo individuale e ad osservare gli orari concordati, rispettando in ogni caso gli ambienti di lavoro e favorendo il coordinamento della propria attività con quella svolta dal soggetto ospitante. Inoltre è tenuto a rispettare le norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, in riferimento alle quali deve essere puntualmente formato ed informato dal del soggetto ospitante.  Il tirocinante assume anche un dovere di riservatezza rispetto alle informazioni con le quali può entrare in contatto nell’ambito dello svolgimento della propria attività.

Sotto il profilo dei diritti, innanzitutto al tirocinante deve essere garantita un’esperienza formativa qualificata, sostenuta da un costante monitoraggio ed supporto da parte sia del soggetto promotore che del soggetto ospitante. A tal fine sono nominati due tutor. Il tutor del soggetto promotore monitora essenzialmente l’andamento del tirocinio, anche attraverso funzioni di coordinamento didattico. Il tutor del soggetto ospitante favorisce invece l’inserimento del tirocinante presso l’organizzazione aziendale e sostiene l’apprendimento delle attività, in conformità con i contenuti del piano formativo.

L’impegno orario del tirocinante viene concordato dalle parti, ma in ogni caso non può superare la misura dell’orario a tempo pieno, mensile e giornaliero, prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dal soggetto ospitante. Vige anche il divieto di svolgimento del lavoro notturno, a meno che tale eventualità non sia imposta dal tipo di attività esercitata dall’azienda in cui il tirocinante viene inserito.

Sul lato economico, al tirocinante va riconosciuta un’indennità di partecipazione, definita dalle norme regionali in misura non inferiore a 500 € per i rapporti full time. Ne consegue che, se l’impegno lavorativo sarà inferiore al tempo pieno, potrà essere possibile ridurre il rimborso spese in proporzione all’orario ridotto.
Inoltre, l’indennità di partecipazione può essere ridotta della metà nel caso in cui l’effettiva presenza (mensile) del tirocinante sia compresa tra il 50% ed il 70% dei tempi concordati. Invece, una frequenza inferiore al 50% comporta la possibilità di non erogare alcun rimborso, fatto salvo quanto già corrisposto (sempre su base mensile).

Visto che il tirocinante non accede alla disciplina di ferie, permessi retribuiti, o assenze per malattia, nei casi in cui si manifestino occasioni di assenza prolungata, sono previste alcune ipotesi di sospensione del rapporto (per eventi oltre i 30 giorni solari: maternità, infortunio, malattia lunga). Analoga riflessione vale nei casi in cui invece l’attività sia interrotta da parte del soggetto ospitante, ad esempio per periodi di chiusura, superiori a 10 giorni solari. In tali ipotesi la durata originaria del rapporto viene, per così dire, congelata fino alla ripresa delle attività.

Invece, quanto all’interruzione definitiva del rapporto, il tirocinante la può effettuare in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta e motivata al soggetto promotore ed al soggetto ospitante. Per quanto riguarda l’eventuale cessazione da parte del soggetto ospitante, questa deve essere motivata da ragioni oggettive sopravvenute e che, ad esempio, per i motivi più vari, non consentano l’effettivo conseguimento degli obiettivi formativi prefissati. In nessun caso sono dovute somme a titolo di indennità di mancato preavviso tra le parti.

Infine, pare opportuno specificare che il tirocinante non gode di copertura e tutela previdenziale, non essendo versato alcun genere di contributi in suo favore. Nel suo interesse vengono invece attivate la classica polizza contro gli infortuni e le malattie professionali istituita presso l’Inail ed una ulteriore copertura assicurativa per la responsabilità civile, a copertura di eventuali danni derivanti dallo svolgimento delle attività formative.

 

Edoardo Crespi

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare" su Spreaker.

Google News Ricevi le nostre ultime notizie da Google News SEGUICI

Ti potrebbero interessare anche:

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium