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Economia | 11 marzo 2018, 06:30

Speciale Tirocini in Liguria II: le condizioni imposte dalla legge per instaurare il tirocinio

Armandosi di opportuna ragionevolezza, si deve senz’altro considerare che spesso - sulla base del sentire comune – il tirocinio viene confuso con il lavoro subordinato

Speciale Tirocini in Liguria II: le condizioni imposte dalla legge per instaurare il tirocinio

Con l’appuntamento di oggi continueremo ad approfondire il tema dei tirocini/stages attraverso l’analisi sintetica di alcuni elementi chiave, anche alla luce delle nuove norme da poco in vigore nella Regione Liguria (D.G.R. n. 1186/2017).

Armandosi di opportuna ragionevolezza, si deve senz’altro considerare che spesso - sulla base del sentire comune – il tirocinio viene confuso con il lavoro subordinato. Effettivamente, limitandosi ad uno sguardo superficiale, potrebbero non mancare le incertezze. Questo avviene proprio perché il tirocinante viene comunque inserito in una organizzazione produttiva all’interno della quale gli vengono assegnati dei compiti da svolgere. Come già specificato, la differenza rispetto al lavoro subordinato sta nel fatto che, nell’ambito del tirocinio, il tirocinante entra in contatto con l’attività lavorativa solo per impararla e lo fa con il necessario supporto, senza dover per forza realizzare un vantaggio produttivo per il soggetto ospitante.

L’argomento diventa estremamente delicato quando riflettiamo sul fatto che, a fronte del comune svolgimento di attività lavorative (in un caso per imparare, nell’altro per produrre) i costi di un tirocinio non sono nemmeno lontanamente paragonabili a quelli del lavoro subordinato, soprattutto sotto il profilo contributivo. Per questo motivo la legge prevede opportuni accorgimenti per evitare che i tirocini vengano usati in modo distorto, sia a danno del tirocinante, ma anche a sfavore degli altri imprenditori che, attenendosi alle regole, sosterrebbero un maggiore costo del lavoro!

Per cominciare, è vietato ospitare tirocinanti per i datori di lavoro che versino in stato di crisi aziendale attivando ammortizzatori sociali a sostegno dei lavoratori occupati (es. cassa integrazione). Questi imprenditori infatti non potranno avvalersi di tirocinanti da inserire in attività equivalenti a quelle svolte dai lavoratori oggetto delle misure “anti-crisi”. La finalità qui ci appare chiara: evitare che un tirocinante venga appunto inserito "scorrettamente" in un settore aziendale in difficoltà per risparmiare sul costo del lavoro (nei casi di fallimento dell’impresa il divieto di accogliere tirocinanti è invece totale).

Sempre le medesime norme regionali, riproducendo a grandi linee la stessa logica di quanto appena scritto, individuano una serie di ulteriori situazioni nelle quali è fatto divieto di ospitare tirocinanti da parte dei datori di lavoro:

- Casi in cui, nei 12 mesi precedenti, presso la medesima unità produttiva e per attività equivalenti a quelle che andrà a svolgere il tirocinante, siano stati intimati licenziamenti "economici" per giustificato motivo oggettivo; licenziamenti collettivi; licenziamenti per fine appalto; mancate prosecuzioni di contratti di apprendistato per volontà del datore di lavoro;

- Casi in cui il tirocinante copra posizioni e ruoli tipici dell'azienda, normalmente rivestiti da lavoratori subordinati;

- Assunzione di tirocinanti per sostenere i picchi dell'attività lavorativa (sostituendoli a lavoratori ordinari);

- Sostituzione di lavoratori con diritto alla conservazione del posto di lavoro (es. in ferie o malattia);

- Attività per le quali non sia necessario un periodo formativo o ambiti non coerenti con il piano formativo individuale;

- Casi in cui si realizzi più di un tirocinio con il medesimo tirocinante (entro il limite della durata massima prevista per legge, escludendo proroghe e rinnovi);

- Casi in cui il tirocinante abbia svolto attività lavorativa subordinata; rapporti di collaborazione; incarichi di prestazione di servizi in favore dello stesso soggetto ospitante per un periodo di almeno 30 giorni nei due anni precedenti (i “nuovi voucher” – lavoro occasionale – sono invece compatibili a patto che nei sei mesi precedenti non si siano superate le 30 giornate anche non consecutive di prestazione).

Oltre ai requisiti di cui sopra, che sono finalizzati appunto allo specifico contrasto degli abusi, esistono ulteriori limitazioni che si riferiscono invece alle dimensioni delle unità produttive in cui accogliere i tirocinanti.
Pertanto, per poter attivare correttamente un tirocinio occorre rispettare le seguenti proporzioni in relazione al numero di dipendenti in forza al datore di lavoro ospitante:

·         Da zero a cinque dipendenti, 1 tirocinante;

·         Da sei a venti dipendenti, non più di 2 tirocinanti;

·         Oltre i venti dipendenti, il 10% della forza lavoro arrotondato per eccesso.

Per contare il numero dei lavoratori in forza presso il soggetto ospitante, vanno considerati i lavoratori a tempo indeterminato; a tempo determinato (con durata che copra il periodo previsto per il tirocinio); a tempo parziale (pro quota rispetto all’orario di lavoro ridotto); gli apprendisti vanno invece esclusi. La stessa legge regionale prevede anche delle deroghe e delle misure di premialità in favore dei datori di lavoro che decidano di assumere i tirocinanti come lavoratori subordinati al termine del percorso.

 

 

Edoardo Crespi

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