Economia - 11 febbraio 2018, 11:14

Il tirocinio, come comprenderne natura e scopi

Partendo dalla fine, è bene chiarire fin da subito che il tirocinio non costituisce un rapporto di lavoro.

Il tirocinio, come comprenderne natura e scopi

Con l’appuntamento di oggi cominceremo a introdurre alcune riflessioni relative al rapporto di tirocinio, argomento caro a molti, soprattutto giovani e giovanissimi, ma non solo.

Partendo dalla fine, è bene chiarire fin da subito che il tirocinio non costituisce un rapporto di lavoro.
Infatti, contrariamente a quanto spesso sembra all’apparenza, le parti coinvolte non scambiano tra loro denaro e forza lavoro.
Nel corso di un tirocinio, la principale finalità condivisa dai soggetti interessati è quella di consentire l’apprendimento di una certa attività ad un tirocinante, attraverso il suo inserimento in un’organizzazione lavorativa. Pertanto non sbaglia chi pensa al tirocinio come ad un metodo pedagogico di insegnamento basato essenzialmente sulla formazione sul campo (tirocinium era quello svolto dalle reclute inserite negli eserciti dell’antica Roma).

Tuttavia la questione diviene un po’ più complicata quando cominciamo a domandarci dove trovare le regole da utilizzare per attivare in modo corretto un tirocinio. Infatti, avendo chiarito la natura essenzialmente formativa del rapporto, va ulteriormente precisato che la materia dell’erogazione della formazione professionale – principale contenuto del tirocinio - viene destinata dalla Costituzione alla disciplina legislativa regionale.
Pertanto, fuori dal campo di alcune disposizioni di legge nazionale (art. 1 co. 34 – 36 L. n. 92/2012) e delle recenti nuove linee guida della Conferenza Stato-Regioni del 25 maggio 2017, il nostro occhio dovrà necessariamente ricadere sui contenuti delle disposizioni di legge regionale in vigore nel territorio dove si svolge il rapporto.

Proprio alla luce delle Linee guida sopra richiamate, la Regione Liguria si è uniformata ai nuovi orientamenti attraverso la Delibera di Giunta Regionale del 28/12/2017, n. 1186 che ad oggi rappresenta il principale punto di riferimento per la corretta attivazione di un tirocinio nel nostro territorio.
Tuttavia, occorre precisare che le nuove disposizioni si riferiscono alla realtà dei tirocini extra curricolari formativi, di orientamento e di inserimento/reinserimento lavorativo. Restano fuori i tirocini curricolari, vale a dire quelli realizzati nell’ambito di un preciso percorso scolastico o universitario.

Dunque, in concreto, oltre al contenuto essenzialmente formativo, quali sono le differenze del tirocinio rispetto ad un rapporto di lavoro ordinario?
Tanto per cominciare, non essendo un rapporto lavorativo in senso stretto non è presente un contratto di lavoro. I documenti principali da sottoscrivere sono due: una convenzione ed un progetto formativo individuale.

La convenzione è un atto che viene elaborato da due soggetti fondamentali, il datore di lavoro ospitante, cioè l’azienda che accoglierà il tirocinante, e il soggetto promotore, un ente accreditato a livello regionale che ha funzioni di progettazione, attivazione e gestione del tirocinio, soprattutto con riferimento alla elaborazione e garanzia della qualità dei contenuti formativi (il tirocinante la sottoscrive solo per presa visione). Tale documento contiene le regole attraverso le quali il soggetto ospitante e il soggetto promotore si impegnano a garantire la corretta formazione del tirocinante.

Il progetto formativo individuale invece viene sottoscritto da soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante. Esso contiene sia gli specifici contenuti formativi che verranno erogati, sia le regole relative allo svolgimento materiale del rapporto: orario, luogo di svolgimento, indennità di partecipazione.

Sono quindi da abolire le pur comprensibili analogie che il senso comune ci può suggerire tra lavoratori e tirocinanti. Ad esempio, i tirocinanti non sono soggetti alle disposizioni del contratti collettivi di lavoro sulla retribuzione minima “sindacale”, bensì ricevono un’indennità di partecipazione definita con Delibera di Giunta Regionale nella misura non inferiore ad € 500 per rapporti a tempo pieno. Inoltre, sempre a titolo esemplificativo, i tirocinanti non beneficiano di alcuna contribuzione previdenziale. Tuttavia, sotto il profilo della sicurezza, sono coperti dall’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e da una ulteriore specifica polizza assicurativa per la responsabilità civile.

Avendo la necessità di introdurre correttamente l’argomento e non potendo approfondire in un solo appuntamento gli elementi chiave che sono stati sommariamente esposti, si rinvia ai successivi articoli per analisi più dettagliate ed operative.

 

Edoardo Crespi

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