ELEZIONI COMUNE DI SANREMO
 / Economia

Economia | 21 gennaio 2018, 11:31

Le assunzioni agevolate nella legge di bilancio per il 2018: il bonus assunzione giovani

Nell’ambito della recentissima legge di stabilità, approvata sul finire dell’anno scorso, numerose sono le disposizioni in materia di lavoro

Le assunzioni agevolate nella legge di bilancio per il 2018: il bonus assunzione giovani

Nell’ambito della recentissima legge di stabilità, approvata sul finire dell’anno scorso, numerose sono le disposizioni in materia di lavoro.
Oggi analizzeremo i contenuti dei commi dal 100 al 108 dell’art. 1, che introducono un importante incentivo economico – definito strutturale – per i datori di lavoro che procederanno, a partire dall’anno 2018, all’assunzione di giovani. Pare appena il caso di precisare come la questione rivesta primario interesse tanto per i datori di lavoro in cerca di personale, quanto per i lavoratori a caccia di un impiego.

A tal proposito, l’agevolazione contenuta nella legge di stabilità per il 2018 consiste, per la complessiva durata di tre anni, nello sconto del 50% sul carico dei contributi dovuti mensilmente dall’azienda per il singolo lavoratore “agevolato”, entro il tetto massimo di 3000 € l’anno (escludendosi espressamente dallo sconto i premi dovuti all’INAIL).

Esistono una serie di requisiti fondamentali per accedere al beneficio.
In prima battuta il lavoratore:

·         Non deve aver superato i 30 anni (eccezionalmente per tutto il 2018 il limite di età è elevato a 35 anni);

·         Non deve aver mai avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel corso dell’intera sua vita lavorativa, con qualsiasi datore di lavoro (gli eventuali periodi di apprendistato non ostacolano l’accesso al beneficio, a patto che non siano stati proseguiti alla scadenza con un ordinario contratto a tempo indeterminato).

Con riferimento al datore di lavoro, egli:

·         Non deve aver proceduto nei sei mesi precedenti l’assunzione a licenziamenti “economici” individuali o collettivi presso l’unità produttiva nella quale è previsto l’inserimento;

·         Deve rispettare le regole generali in materia di fruizione di incentivi di cui all’art. 31 D.lgs. n. 151/2015 e art. 1, co. 1175 e 1176, l. n. 296/2006;

·         Inoltre, una volta ammesso al beneficio, è prevista la decadenza ed il recupero delle somme già scontate nel caso in cui proceda a licenziamento “economico” nei confronti del lavoratore agevolato, piuttosto che di altro dipendente con medesima qualifica, nei sei mesi successivi l’assunzione.

 Per poter fruire di questo importante sostegno economico, il datore di lavoro deve assumere mediante contratto di lavoro a tempo indeterminato (anche con la formula del part time).  Fermo il requisito anagrafico, è consentito il godimento del bonus anche nel caso di trasformazione di contratti di lavoro a termine in contratti a tempo indeterminato. Anche la prosecuzione di rapporti di apprendistato oltre la naturale scadenza consente l’accesso all’agevolazione, seppur con qualche differenza anagrafica e nella misura temporale complessiva ridotta ad un anno (decorrente dalla scadenza dell’anno successivo alla qualificazione del lavoratore).

Inoltre, si prevede la possibilità di ottenere lo sgravio, aumentato sino al 100% dei contributi dovuti, entro il solito tetto dei 3.000 € annui, nel caso di assunzione di giovani (entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio) che abbiano già compiuto percorsi di alternanza scuola-lavoro presso l’impresa. Con le stesse regole il beneficio è accordato anche nel caso di assunzione di lavoratori che abbiano svolto presso lo stesso datore di lavoro dei periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica o periodi di apprendistato di alta formazione e ricerca.

Infine, un sicuro elemento di novità è rappresentato dal fatto che, nel caso in cui un rapporto agevolato venga cessato per qualsiasi ragione prima del tempo, il lavoratore potrà portare con sé la quota rimanente dell’incentivo. Ciò significa che nel caso in cui lo stesso soggetto avesse la possibilità di essere nuovamente assunto a tempo indeterminato da un altro datore di lavoro, potrebbe offrire a quest’ultimo godimento del rimanente periodo di agevolazione non del tutto fruito nel precedente rapporto di lavoro, proprio a causa della prematura cessazione avvenuta entro i 3 anni.

 

Edoardo Crespi

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare" su Spreaker.

Google News Ricevi le nostre ultime notizie da Google News SEGUICI

Ti potrebbero interessare anche:

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium