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Ventimiglia Vallecrosia Bordighera | 22 ottobre 2017, 06:00

Rimedi contro i licenziamenti illegittimi: la tutela reintegratoria attenuata nell'art. 18, l. n. 300/1970"

Man mano che le riflessioni si faranno più approfondite ci renderemo sempre più conto di come questo sistema normativo risulti molto molto complesso.

Rimedi contro i licenziamenti illegittimi: la tutela reintegratoria attenuata nell'art. 18, l. n. 300/1970"

Con l’appuntamento di oggi proseguiremo nello studio del complesso sistema che regola le tutele riconosciute ai lavoratori nel caso di licenziamenti illegittimi.
Già con la scorsa analisi abbiamo conosciuto il meccanismo della reintegrazione sul posto di lavoro (accompagnato dalla corresponsione di una indennità monetaria) nei casi del licenziamento discriminatorio, nullo ed orale, che sono appunto i più gravi, ed ai quali l’ordinamento applica la c.d. tutela reale piena.

Man mano che le riflessioni si faranno più approfondite ci renderemo sempre più conto di come questo sistema normativo risulti molto molto complesso. Infatti le risposte che la legge offre allo specifico caso concreto sono, prima di tutto, proporzionate al grado di illegittimità del licenziamento irrogato e, di volta in volta, differenziate in base alla data di assunzione del lavoratore e al numero di dipendenti impiegati dall’impresa.

Pertanto, il focus di oggi si concentrerà esclusivamente sulla tutela riconosciuta ai lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato in una data precedente al 7 marzo 2015, che quindi resteranno fuori dalla disciplina del nuovo contratto a tutele crescenti del Jobs Act(ex D.lgs. n. 23/2015) e saranno assoggettati pienamente all’art. 18 della l. n. 300/1970.
Fermo quanto appena detto, occorre ancora specificare che le regole che stiamo per spiegare disciplinano solamente le imprese medio grandi, vale a dire, per semplificare, quelle che occupano più di 15 dipendenti ai sensi dell’art. 18, co. 8°, l. n. 300/1970. Per quanto riguarda invece i lavoratori delle piccole imprese, questi saranno riferiti ad altri meccanismi di tutela (che scopriremo in seguito), a differenza di quanto avviene nelle ipotesi regolate dalla tutela reale piena ove non si prevede alcuna distinzione in base al volume occupazionale.

 Pertanto, i lavoratori la cui situazione risponda ai due requisiti appena menzionati saranno tutelati attraverso il sistema della la c.d. tutela reintegratoria (o reale) attenuata (ai sensi dell’art. 18, co. 4°, l. n. 300/1970).

Questa forma di protezione interviene esclusivamente nei casi seguenti di licenziamento illegittimo:

·         Le ipotesi più gravi in cui non ricorrano la giusta causa o il giustificato motivo;

·         L’insussistenza del fatto contestato al lavoratore e posto alla base del licenziamento;

·         L’eventualità che la sanzione per il fatto contestato sia riconducibile a sanzioni disciplinari di tipo conservativo (cioè che non incidano sulla sopravvivenza del rapporto);

·         La violazione da parte del datore di lavoro delle norme in materia di malattia o infortunio;

·         Il difetto di giustificazione sull’idoneità fisica o psichica del lavoratore (ex l. n. 68/1999);

·         L’insussistenza del fatto posto alla base del giustificato motivo oggettivo del licenziamento.

 

In uno qualsiasi di questi casi, a seguito dell’impugnazione del licenziamento da parte del lavoratore, il giudice, nel caso in cui riscontri effettivamente un licenziamento illegittimo, ordinerà al datore di lavoro l’immediata reintegrazione del lavoratore sul posto che aveva occupato sino alla cessazione del rapporto, ed il pagamento dei relativi contributi previdenziali dovuti per il periodo di assenza.

Inoltre, sempre per il periodo compreso tra il giorno del licenziamento e quello della sentenza, si prevede il pagamento di un’indennità risarcitoria in favore del lavoratore, da rapportarsi alla sua retribuzione (globale di fatto) in misura non superiore a 12 mensilità.  Tuttavia è previsto anche che il giudice debba sottrarre dalla somma dovuta a titolo di risarcimento sia quanto il lavoratore abbia guadagnato con un’altra occupazione (l’aliunde perceptum), sia quanto avrebbe potuto guadagnare “dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione” (l’aliunde percipiendum”) nel periodo di estromissione dal lavoro.

Anche in questo caso, analogamente a quanto avviene nel campo della tutela reale piena, i lavoratore che rifiuti la reintegrazione potrà richiedere il pagamento dell’indennità sostitutiva, corrispondente a 15 mensilità ex co. 3°, art. 18 l. n. 300/1970.

 

 

Edoardo Crespi

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