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Economia | 14 maggio 2017, 11:41

Il contratto di somministrazione: cos'è e come si applica

La particolarità di questa tipologia contrattuale è rappresentata, in linea generale, dalla separazione tra il soggetto che assume la veste di datore di lavoro e chi invece si avvale materialmente della prestazione lavorativa.

Il contratto di somministrazione: cos'è e come si applica

Con l’appuntamento di oggi approfondiamo una forma contrattuale molto complessa, ma abbastanza diffusa: il contratto di somministrazione di lavoro.
La particolarità di questa tipologia contrattuale è rappresentata,  in linea generale, dalla separazione tra il soggetto che assume la veste di datore di lavoro e chi invece si avvale materialmente della prestazione lavorativa. Infatti, in ambito di somministrazione di lavoro, nella normale relazione che si instaura tra il lavoratore e chi gode in concreto della prestazione lavorativa (l’utilizzatore), si inserisce un terzo soggetto: l’agenzia di somministrazione di lavoro (che è lei a possedere la veste di datore di lavoro). Cercando di semplificare: l’agenzia assume in modo diretto dei lavoratori che però vengono dirottati su altri soggetti  che si avvalgono delle loro prestazioni, diversi dal datore di lavoro. Si tratta, in buona sostanza, di una vera e propria intermediazione, nel senso che queste agenzie offrono un servizio di fornitura professionale di manodopera a dei soggetti  che per le più varie ragioni non hanno modo di formare dei lavoratori in casa propria e quindi ne ricercano di già formati sul mercato.

Da tutto questo deriva una relazione a tre, che è nostro interesse scomporre.

1.       Il rapporto tra lavoratore e agenzia (il contratto di lavoro subordinato).

E’ regolato da un normale contratto di lavoro subordinato. Il lavoratore somministrato viene assunto dall’agenzia con un contratto a termine o un contratto a tempo indeterminato. Pertanto saranno interamente in capo all’agenzia tutti gli oneri tipici del contratto di lavoro: ad esempio il pagamento di retribuzioni e contributi, piuttosto che il rapporto con gli enti pubblici e previdenziali.

2.       Il rapporto tra agenzia e soggetto utilizzatore (il contratto di somministrazione di lavoro).

Viene regolato da un contratto di natura commerciale (non di lavoro) denominato contratto di somministrazione di lavoro. Deve stipularsi per iscritto e deve contenere delle informazioni essenziali, tra le quali spiccano gli estremi del provvedimento in forza della quale l’agenzia è autorizzata ad operare (in caso contrario si tratta di interposizione illecita e viene severamente punita). E’ necessario indicare nel medesimo documento il numero di lavoratori da somministrare  ed eventuali rischi particolari a cui gli stessi potrebbero essere sottoposti, specificando le opportune contromisure di prevenzione che l’utilizzatore ha adottato.

L’utilizzatore si obbliga a pagare all’agenzia una somma che dovrà andare a coprire l’ammontare delle retribuzioni e dei contributi da corrispondere  in favore lavoratori, più il compenso stabilito per il servizio reso dall’agenzia.

3.       Il rapporto tra lavoratore ed utilizzatore (la “missione”).

Anche se può sembrare strano, tra questi due soggetti, formalmente, non si realizza alcun vincolo contrattuale. Infatti questi lavoratori hanno già un datore di lavoro, che è l’agenzia, e ad essa debbono rispondere. Ciononostante l’utilizzatore, essendo fisicamente il  beneficiario della prestazione, deve avere gli strumenti per poter agire su chi sta lavorando per lui. Pertanto è riconosciuto in capo all’utilizzatore l’esercizio del potere direttivo, che gli permette (in sostanza) di organizzare e gestire le prestazioni di lavoro che vengono realizzate in suo favore.

In  passato all’utilizzatore veniva consentito il ricorso all’opera di lavoratori somministrati solo in presenza di particolari condizioni. Oggi tutto questo è cambiato grazie al D.lgs. n. 81/2015 che, riorganizzando le principali tipologie contrattuali, ha liberalizzato il ricorso alla somministrazione di lavoro, tanto a tempo determinato, quanto indeterminato. Tuttavia, è previsto il rispetto di alcune soglie quantitative previste dai contratti collettivi: il numero di lavoratori somministrati non può superare una certa percentuale rispetto all’intero organico in forze all’utilizzatore (nel caso della somministrazione a tempo indeterminato, c.d. Staff leasing,  la soglia prevista per legge è del 20%).

A tutela della particolare posizione del lavoratore somministrato, è previsto che nel caso in cui non venisse pagato dal proprio datore di lavoro, cioè dall’agenzia, sia chiamato ad adempiere l’utilizzatore, anche nell’ipotesi in cui quest’ultimo avesse già pagato tutte le somme dovute in forza del contratto di somministrazione. Questo vuol dire che il lavoratore verrà sempre pagato e che l’utilizzatore potrebbe essere chiamato a pagare due volte (fermo il suo diritto di rivalersi sull’agenzia inadempiente).

Edoardo Crespi

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