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| 19 febbraio 2014, 11:17

Nuova normativa fiscale: intervento dei lavoratori frontalieri del comprensorio intemelio

"La legge, entrata in vigore il primo febbraio, prevede l'esenzione dal obbligo per i lavoratori e pensionati frontalieri su presentazione di un autocertificazione. Purtroppo molte agenzie di credito non ne sono a conoscenza e si rifiutano di accertarle".

Nuova normativa fiscale: intervento dei lavoratori frontalieri del comprensorio intemelio

"Molte agenzie bancarie non sono a conoscenza della normativa fiscale sul monitoraggio (DL 167/90, ed in relazione alle modifiche apportate dal Decreto Legge 97/213) e la successiva circolare della agenzia delle entrate n 38 del 23 dicembre riguardante obbligo da parte delle banche di trattenere il 20% dei bonifici provenienti dal estero e le relative esenzioni".

Lo scrivono in una nota i lavoratori frontalieri, che proseguono: "La legge, entrata in vigore il primo febbraio, prevede l'esenzione dal obbligo per i lavoratori e pensionati frontalieri su presentazione di un autocertificazione. Purtroppo molte agenzie di credito non ne sono a conoscenza e si rifiutano di accertarle. Questo sta creando una confusione e una preoccupazione tra i nostri frontalieri. In due giorni abbiamo distribuito più di 500 moduli di autocertificazione ma molti di questi sono stati ingiustamente rifiutati da molte banche. Ogni istituto si comporta diversamente, chi le accetta, chi ne produce dei propri, chi le rifiuta. L'autocertificazione va resa in via preventiva e riguardare la generalità dei flussi che saranno accreditati presso il medesimo intermediario, salva contraria specifica indicazione da parte del contribuente. Essendo tale autocertificazione 'in carta libera', non è stato predisposto da parte dell'Agenzia delle Entrate alcun modello di riferimento. Ad ogni buon conto l'autocertificazione deve indicare che i flussi non costituiscono redditi di capitale o redditi diversi derivanti da investimenti all'estero o da attività estere di natura finanziaria ovvero, qualora i flussi fossero 'misti', il contribuente deve fornire ogni utile informazione per individuare l'eventuale natura reddituale delflusso nonché la fattispecie e la relativa base imponibile. In mancanza di tali autocertificazioni, le ritenute o le imposte sostitutive vanno applicate sull'intero importo del flusso ricevuto in pagamento. Dovendo tali comunicazioni intercorrere tra il contribuente e l'intermediario bancario, è comunque consigliabile, per evitare disguidi, confrontarsi con quest'ultimo sul contenuto dell'autocertificazione".

"Sono passati quasi due mesi dalla circolare delle agenzia delle entrate ed è inammissibile che non ci sia una informazione corretta nonostante la legge sia in vigore da primo febbraio. Abbiamo stilato delle lettere informative per le banche in accompagnamento del modulo di autocertificazione che sono disponibili su richiesta e- mail frontalieri@frontalieri.eu o direttamente presso la nostra associazione in via Vittorio Veneto,13 a Ventimiglia. Ricordiamo che già da adesso potrebbero essere decurtati del 20% i bonifici di provenienza estera e che le banche, se non preventivamente informate non posso sapere di che natura siano".

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