ELEZIONI COMUNE DI SANREMO
 / Al Direttore

Al Direttore | 03 maggio 2012, 14:32

Sanremo: problemi connessi alla Movida, un lettore invia tutte le disposizioni di legge

Il lettore inoltre auspica che le Autorità preposte intensifichino i relatvi controlli

Sanremo: problemi connessi alla Movida, un lettore invia tutte le disposizioni di legge

"Leggendo sulla movida Sanremese e non solo, e i problemi ad essa connessi, in primis la somministrazione nei locali e bar di superalcoolici ai giovani, che in caso di guida di veicoli accentua il rischi di incidenti stradali, vedansi le stragi del sabato sera, vorrei fare alcune puntualizzazioni.

I riferimenti normativi sono: legge 29 luglio 2010, n. 120, recante 'Disposizioni in materia di sicurezza stradale'. R.D. 18.06.1931 nr.773; R.D. 06.05.1940 nr.635; L. 25.08.1991 nr.287 e L. 30.03.2001 nr.125. La somministrazione di bevande alcooliche, attualmente, è disciplinata dalla l. 287/91. All'art. 5 della predetta Legge è stabilito che le autorizzazioni amministrative di tipologia 'A' - somministrazioni di alimenti e bevande -, quelle di tipologia 'B' - somministrazione di bevande - e quelle di tipologia 'C' - somministrazione di alimenti e bevande congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago -, consentono la somministrazione di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione mentre in quelle di tipologia 'D' è esclusa la somministrazione di queste bevande.

La somministrazione di bevande alcooliche aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 % del volume, non è consentita: 1) negli esercizi connessi ad impianti sportivi, sagre, fiere, attrazioni di spettacolo viaggianti, ecc.; 2) nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto (il Sindaco, sentita la commissiore per gli esercizi piubblici, può, con propria ordinanza, temporaneamente ed eccezionalmente, estendere tale divieto anche alla bevanda con contenuto alcoolico inferiore al 21% vol.), quindi, se le autorizzazioni di tipologia 'C' sono rilasciate nel contesto di impianti sportivi, fiere ecc.), è esclusa la possibilità di somministrare bevande alcooliche con gradazione superiore al 21% vol.

Anche il Testo Unico di Leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), disciplina la somministrazione delle bevande alcooliche ed in particolare: a) l'art.181 TULPS vieta la somministrazione al minuto di bevande alcooliche come prezzo di scommessa o di gioco; b) l'art. 188 TULPS stabilisce che i minori di anni 18 non possono essere adibiti alla somministrazione al minuto di bevande alcooliche negli esercizi pubblici. Il recente D.L.vo nr. 114 del 31.03.1998 all'art. 30 stabilisce il divieto di vendere su aree pubbliche di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi. Il Decreto Legge nr.117 del 03.08.2007 convertito in Legge il successivo 02.10.2007 al fine di aumentere e garantire la sicurezza stradale ha disposto che tutti i titolari ed i gestori di locali in cui si svolgono spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all'attività di vendita di bevande alcooliche, devono necessariamente interrompere la somministrazione delle bevande alcooliche dopo le ore 02:00 e assicurarsi che all'uscita del locale sia possibile effetturare in maniera volontaria la misurazione del tasso alcolemico con l'obbligo di esporre, altresì, all'entrata, all'interno ed all'uscita del locale le apposite tabelle che riproducono i sintomi correlati alla concentrazione alcolemica nell'aria espirata e i vari livelli limite.

Si definisce bevanda alcoolica quella che contiene alcool alimentare in quantità superiore ad 1,2 gradi di alcool; si definisce bevanda superalcoolica ogni bevanda con gradazione superiore al 21% di alcool in volume. La vendita al banco di bevande superalcooliche è vietata, secondo la Legge 125/2001, nelle aree di servizio situate lungo le autostrade dalle ore 22 alle ore 6, pena una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 2.582,00 a euro 5.164,00. Gli artt. 689 e 691 del C.P. puniscono gli esercenti che somministrano in un locale pubblico bevande alcooliche ai minori di anni 16, a persone con problemi psichici evidenti ovvero a persone manifestamente già ubriache.

Detto questo, auspico che le Autorità preposte intensifichino i relatvi controlli.

Michele G.".

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A APRILE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare" su Spreaker.

Google News Ricevi le nostre ultime notizie da Google News SEGUICI

Ti potrebbero interessare anche:

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium